DM 26 giugno 2000, n. 219.
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000)
Capo 1
Art.1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli
altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di
tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a
favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei
rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da
ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine devono
essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture
sanitarie sulla corretta gestione
dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non
infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani
prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e
farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di
ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti
a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non
clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a
favorire il recupero di materia e di energia.
3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti
secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture
sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti
prodotti secondo criteri di economicità.
4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da
altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree
cimiteriali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati
I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private,
individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra
i rifiuti elencati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari
elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II, compresi tra i rifiuti
pericolosi dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, che presentano almeno una delle caratteristiche di
pericolo individuate dall'allegato I al decreto medesimo, con esclusione di
quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari
individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dell'allegato D al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano la caratteristica di pericolo
di cui alla voce "H9" dell'allegato I al predetto decreto:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali
sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea nonché da ambienti ove
soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da
agenti biologici di gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente
regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da
renderlo visibile;
2b1) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha
in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido
sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido
amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati
dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di
patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da
parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per
inumazione o tumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa
(ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti
da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale,
smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione,
tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari,
qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del presente
articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei
rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che
provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata
clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile
attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali
ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,
nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano
assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito
delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i
pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di
sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera 1), a condizione che sia in
esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per
rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento
in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti
categorie di rifiuti sanitari:
1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali
antiblastici per uso umano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I
al presente regolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente
regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con
l'impiego di sostanze disinfettanti;
1) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 / 1997:
abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility
Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo
le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la
triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore
efficacia del trattamento nonché la diminuzione di volume dei rifiuti stessi.
L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio
infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle
modalità di gestione dei rifiuti stessi;
m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del
procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti
dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla base delle prove di convalida in
essa stabilite.
Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di
esumazione ed estumulazione
1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e
parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione
ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei
rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito
temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e
commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei
rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione
alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche
attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la
gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di
produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo
58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento
di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura
sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha
fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di
cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento
i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti
presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.
Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo
smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di
rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per
infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione,
esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente
contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in
isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o
di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture
sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle
strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni
con le strutture sanitarie.
Art. 6.
Acque reflue provenienti da attività sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che
scaricano nella rete fognaria.
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è
effettuata in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della
struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali
impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa.
A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato
l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di
sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono
responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di
sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle
strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai
fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici
istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di
sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di
impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti
dall'allegato 3. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta
ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione
straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata
per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e
deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e
certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato
3 da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli
periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un
registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini
dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti
informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di
sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.
Art. 8.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo,
la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono
essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile,
recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il
simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti,
apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel
secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea
disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche
adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la
loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo
a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri
rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti
pericolosi.
Art. 9.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati
1. 1 rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono
essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per
garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il,deposito temporaneo, la
movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso
da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari
assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari
sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito
temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la
gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che
disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e
trasporto dei rifiuti pericolosi.
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. 1 rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti
mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre
caratteristiche di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti
pericolosi.
3. 1 rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere
smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed
integrazioni:
a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di
un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire
una efficace tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento
all'obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei
rifiuti sanitari con gli operatori.
Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono
essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. 1 rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre
caratteristiche di pericolo di cui all'allegato al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento
di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di
alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto
delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n.
503, e successive modifiche ed integrazioni.
3. 1 rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari
pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle
norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani
ed assimilati;
b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti
sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti
alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti
pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito
all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti
sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ
CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E
RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO.
Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente
dagli altri rifiuti urbani.
2. 1 rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati
in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli
utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti
all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da
esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed
estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune
all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per
garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a
condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi
a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o
smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in
conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello
stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il
recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o
triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e
3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche
flessibile.
Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della
stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per
rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono
essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 2.
Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti
in impianti di incenerimento.
2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate
allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità e le procedure previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono
essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.
Art. 16.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero
compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente
regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)
ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera a)
COMPOSIZIONE TIPO RIFIUTOREGIME GIURIDICO
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
C.E.R.180103 0 180202 Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e
pannoloni Pericolosi a rischio infettivo
Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest
Bastoncini oculari non sterili
Bastoncini oftalmici di TNT
Cannule e drenaggi
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici,ecc.),
raccordi, sonde
Circuiti per circolazione extracorporea
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale
Deflussori
Fleboclisi contaminate
Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di
rischio chimico)
Guanti monouso
Materiale monouso: viale, pipette, provette, indumenti protettivi
mascherine occhiali, felini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe,
camici
Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette,
maglie tubolari)
Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale)
Set di infusione
Sonde rettali e gastriche
Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)
Spazzole, cateteri per prelievo citologico
Speculum auricolare monouso
Speculum vaginale
Suturatrici automatiche monouso
Gessi o bendaggi
Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili
Lettiere per animali da esperimento
Contenitori vuoti
Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo
Rifiuti di gabinetti dentistici
Rifiuti di ristorazione
Spazzatura
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di
diagnostica batteriologica Piastre, terreni di colture ed altri presidi
utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni Pericolosi a
rischio infettivo
2 Rifiuti taglienti, C.E.R. 180103 o 180202Aghi, siringhe, lame, vetri,
lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso Pericolosi a
rischio infettivo
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati, C.E.R.180101 0 180201 Aghi,
siringhe, lame, rasoi Speciali
3. Rifiuti anatomici, C.E.R. 180103 o 18202 Tessuti, organi e parti
anatomiche non riconoscibili
Animali da esperimento Pericolosi a rischio infettivo
4 Contenitori vuoti, C.E.R. 180104 180203Contenitori vuoti di farmaci, di
farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali
veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di
vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per
infusione Speciali/assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche
di cui all'art. 5 del presente regolamento
5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 180105 Farmaci scaduti, farmaci di ritorno
dai reparti Speciali
6. Sostanze chimiche di scarto e rifiuti farmaceutici da servizio
veterinario, C.E.R.180204 Farmaci scaduti, sostanze chimiche di scarto da
strutture veterinarie Pericolosi
ALLEGATO 2
(art.2, comma 1, lettera a)
RIFIUTI SANITARI NON A RISCHI INFETTIVO
(esempio esemplificativo)
DENOMINAZIONE C.E.R.
Miscela solventi organici070704
Miscela solventi alogenati e non070703
Soluzioni acide060199
Soluzioni basiche060299
Soluzioni con metalli pesanti 060405
Soluzioni acquose organiche070701
Terre filtranti da cromatografia ed affini070709
070710
Oli esausti da pompe a vuoto130107
Liquidi di fissaggio090104
Liquidi di sviluppo090101
Reagenti acidi060199
Reagenti basici 060299
Reagenti solventi 070704
Reagenti solventi alogenati 070703
Rifiuti contenenti mercurio 060404
Reagenti solidi inorganici 060405
Materiali isolanti contenenti amianto 170601
Lampade fluorescenti 200121
Batterie (pile) ed accumulatori esausti 160601
160602
160603
ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera 0
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE
La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i
criteri e i parametri previsti nella nonna UNI 10384/94 parte prima e successive
modifiche e/o integrazioni. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della
gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque
non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato
ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di
sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200
litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.
Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle nonne CEN serie 866. I suddetti
controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario
e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del
responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei
parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno
cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.
NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO NON RECEPITE
NEL TESTO
Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in
materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non
viene espressamente trattato nel regolamento né, come evidenziato dallo stesso
Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla
Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poiché la questione non è stata
trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il
testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e
province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane
fermo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997,
con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e
province a statuto speciale, alle sole nonne regolamentari che sono diretta
esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto
legislativo.
Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in
questione debba essere mantenuta, perché, mentre la prescrizione del primo
periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
normativa in materia - è indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie,
la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di
economicità, richiama un principio costituzionale che deve improntare l'attività
della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole
strutture pubbliche.
Art. 2, comma 1, lettera b): fonica condizione che rileva ai fini della
definizione dei rifiuti sanitari come "non pericolosi" è che non siano compresi
tra i rifiuti elencati nell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il
fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo
novellalo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, "sulla base
degli allegati G, H ed I", non sembra essere significativo ai fini della
comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare
confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).