DM 26 giugno 2000, n. 219.
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi 
dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000)

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli 
altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a 
favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei 
rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la 
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da 
ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine devono 
essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture 
sanitarie sulla corretta gestione
dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non 
infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a 
rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani 
prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e 
farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 
infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di 
ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti 
a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non 
clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a 
favorire il recupero di materia e di energia.
3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti 
secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture 
sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti 
prodotti secondo criteri di economicità.
4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da 
altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree 
cimiteriali.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati 
I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, 
individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di 
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra 
i rifiuti elencati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari 
elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II, compresi tra i rifiuti 
pericolosi dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
successive modificazioni, che presentano almeno una delle caratteristiche di 
pericolo individuate dall'allegato I al decreto medesimo, con esclusione di 
quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari 
individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dell'allegato D al decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano la caratteristica di pericolo 
di cui alla voce "H9" dell'allegato I al predetto decreto:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali 
sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea nonché da ambienti ove 
soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da 
agenti biologici di gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente 
regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con 
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da 
renderlo visibile;
2b1) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha 
in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido 
sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido 
amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati 
dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto 
per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di 
patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da 
parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per 
inumazione o tumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa 
(ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti 
da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, 
smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, 
tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, 
qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del presente 
articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei 
rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine 
delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti 
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che 
provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata 
clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile 
attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali 
ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, 
nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano 
assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito 
delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i 
pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di 
sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera 1), a condizione che sia in 
esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per 
rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento 
in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti 
categorie di rifiuti sanitari:
1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali 
antiblastici per uso umano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I 
al presente regolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente 
regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con 
l'impiego di sostanze disinfettanti;
1) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 / 1997: 
abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility 
Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo 
le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la 
triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore 
efficacia del trattamento nonché la diminuzione di volume dei rifiuti stessi. 
L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del 
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio 
infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle 
modalità di gestione dei rifiuti stessi;
m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione 
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del 
procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti 
dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla base delle prove di convalida in 
essa stabilite.
 
Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di 
esumazione ed estumulazione
1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e 
parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione 
ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della 
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, 
e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei 
rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito 
temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e 
commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei 
rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione 
alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, 
speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche 
attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la 
gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture 
pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di 
produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 
58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento 
di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura 
sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha 
fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di 
cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento 
i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti 
presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.
 
Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo 
smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di 
rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per 
infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, 
esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente 
contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in 
isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o 
di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture 
sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle 
strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni 
con le strutture sanitarie.
 
Art. 6.
Acque reflue provenienti da attività sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato 
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che 
scaricano nella rete fognaria.

 
Capo II

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è 
effettuata in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della 
struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali 
impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. 
A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato 
l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie 
decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di 
sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono 
responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di 
sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle 
strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai 
fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici 
istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di 
sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di 
impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti 
dall'allegato 3. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta 
ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione 
straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata 
per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e 
deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e 
certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato 
3 da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli 
periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui 
all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un 
registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini 
dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti 
informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di 
sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.
 
Art. 8.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, 
la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono 
essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, 
recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il 
simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, 
apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel 
secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea 
disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche 
adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la 
loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo 
a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri 
rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, 
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti 
pericolosi.
 
Art. 9.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari 
sterilizzati
1. 1 rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono 
essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per 
garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il,deposito temporaneo, la 
movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed 
il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati 
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso 
da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari 
assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari 
sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito 
temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati 
sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la 
gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che 
disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e 
trasporto dei rifiuti pericolosi.
 
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. 1 rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti 
mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre 
caratteristiche di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti 
pericolosi.
3. 1 rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere 
smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed 
integrazioni:
a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di 
incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di 
un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire 
una efficace tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento 
all'obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei 
rifiuti sanitari con gli operatori.
 
Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono 
essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. 1 rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre 
caratteristiche di pericolo di cui all'allegato al decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento 
di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di 
alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto 
delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 
503, e successive modifiche ed integrazioni.
3. 1 rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo 
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari 
pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle 
norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani 
ed assimilati;
b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti 
sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti 
alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti 
pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito 
all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti 
sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
 
Capo 3

RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ 
CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E 
RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO.

 
Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente 
dagli altri rifiuti urbani.
2. 1 rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati 
in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli 
utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti 
all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da 
esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed 
estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune 
all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 
garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a 
condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi 
a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o 
smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in 
conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello 
stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il 
recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o 
triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 
3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche 
flessibile.
 
Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della 
stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per 
rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono 
essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera f), punto 2.
 
Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti 
in impianti di incenerimento.
2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate 
allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità e le procedure previste 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono 
essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo.

 
Capo 4

DISPOSIZIONI FINALI

 
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti 
disposizioni:
a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del 
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.
 
Art. 16.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero 
compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 
TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)
 

ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera a)
 
      COMPOSIZIONE TIPO RIFIUTOREGIME GIURIDICO 
      1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), 
      C.E.R.180103 0 180202 Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e 
      pannoloni Pericolosi a rischio infettivo
       Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest 
       Bastoncini oculari non sterili 
       Bastoncini oftalmici di TNT 
       Cannule e drenaggi 
       Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici,ecc.), 
      raccordi, sonde 
       Circuiti per circolazione extracorporea 
       Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale 
       Deflussori 
       Fleboclisi contaminate 
       Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di 
      rischio chimico) 
       Guanti monouso 
       Materiale monouso: viale, pipette, provette, indumenti protettivi 
      mascherine occhiali, felini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, 
      camici 
       Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, 
      maglie tubolari) 
       Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) 
       Set di infusione 
       Sonde rettali e gastriche 
       Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) 
       Spazzole, cateteri per prelievo citologico 
       Speculum auricolare monouso 
       Speculum vaginale 
       Suturatrici automatiche monouso 
       Gessi o bendaggi 
       Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili 
       Lettiere per animali da esperimento 
       Contenitori vuoti 
       Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo 
       Rifiuti di gabinetti dentistici 
       Rifiuti di ristorazione 
       Spazzatura 
      1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di 
      diagnostica batteriologica Piastre, terreni di colture ed altri presidi 
      utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni Pericolosi a 
      rischio infettivo
      2 Rifiuti taglienti, C.E.R. 180103 o 180202Aghi, siringhe, lame, vetri, 
      lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso Pericolosi a 
      rischio infettivo
      2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati, C.E.R.180101 0 180201 Aghi, 
      siringhe, lame, rasoi Speciali
      3. Rifiuti anatomici, C.E.R. 180103 o 18202 Tessuti, organi e parti 
      anatomiche non riconoscibili 
      Animali da esperimento Pericolosi a rischio infettivo
      4 Contenitori vuoti, C.E.R. 180104 180203Contenitori vuoti di farmaci, di 
      farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali 
      veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di 
      vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per 
      infusione Speciali/assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche 
      di cui all'art. 5 del presente regolamento
      5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 180105 Farmaci scaduti, farmaci di ritorno 
      dai reparti Speciali
      6. Sostanze chimiche di scarto e rifiuti farmaceutici da servizio 
      veterinario, C.E.R.180204 Farmaci scaduti, sostanze chimiche di scarto da 
      strutture veterinarie Pericolosi

 
ALLEGATO 2
(art.2, comma 1, lettera a)
 
RIFIUTI SANITARI NON A RISCHI INFETTIVO
(esempio esemplificativo)
 
      DENOMINAZIONE C.E.R.
      Miscela solventi organici070704
      Miscela solventi alogenati e non070703
      Soluzioni acide060199
      Soluzioni basiche060299
      Soluzioni con metalli pesanti 060405
      Soluzioni acquose organiche070701
      Terre filtranti da cromatografia ed affini070709
       070710
      Oli esausti da pompe a vuoto130107
      Liquidi di fissaggio090104
      Liquidi di sviluppo090101
      Reagenti acidi060199
      Reagenti basici 060299
      Reagenti solventi 070704
      Reagenti solventi alogenati 070703
      Rifiuti contenenti mercurio 060404
      Reagenti solidi inorganici 060405
      Materiali isolanti contenenti amianto 170601
      Lampade fluorescenti 200121
      Batterie (pile) ed accumulatori esausti 160601
       160602
       160603



ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera 0
 
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI 
STERILIZZAZIONE
 
La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i 
criteri e i parametri previsti nella nonna UNI 10384/94 parte prima e successive 
modifiche e/o integrazioni. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della 
gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque 
non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato 
ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di 
sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 
litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.
Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle nonne CEN serie 866. I suddetti 
controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario 
e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del 
responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei 
parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno 
cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.
 
NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO NON RECEPITE 
NEL TESTO
 
Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in 
materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non 
viene espressamente trattato nel regolamento né, come evidenziato dallo stesso 
Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla 
Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poiché la questione non è stata 
trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il 
testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e 
province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane 
fermo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, 
con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e 
province a statuto speciale, alle sole nonne regolamentari che sono diretta 
esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto 
legislativo.
Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in 
questione debba essere mantenuta, perché, mentre la prescrizione del primo 
periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie 
secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
normativa in materia - è indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie, 
la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di 
economicità, richiama un principio costituzionale che deve improntare l'attività 
della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole 
strutture pubbliche.
Art. 2, comma 1, lettera b): fonica condizione che rileva ai fini della 
definizione dei rifiuti sanitari come "non pericolosi" è che non siano compresi 
tra i rifiuti elencati nell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il 
fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo 
novellalo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, "sulla base 
degli allegati G, H ed I", non sembra essere significativo ai fini della 
comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare 
confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).